Molte sono state le domande giunte in redazione sulla detrazione 50%, prevista con effetto immediato dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo (26 giugno) fino al 30 giugno 2013.
Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza su quali spese è possibile detrarre e sulle procedure da seguire per effettuare la richiesta.
La detrazione del 50% vale per tutte le spese di ristrutturazione documentate effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il tetto massimo è di 96 mila euro e per quelle di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2013.
Possono richiedere la detrazione quei contribuenti, titolari di un immobile, che hanno effettuato spese relative a:
- Manutenzione straordinaria
- Restauro o risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
Nello specifico le tre voci sopra possono essere effettuate su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle pertinenze. Le parti comuni dei condomini possono detrarre oltre a quelle sopracitate anche spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria.
La detrazione vale anche per le spese sostenute per interventi di:
- Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi (deve essere stato dichiarato lo Stato d’emergenza)
- Realizzazione di posti auto o box pertinenziali
- Eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, montascale…)
- Realizzazione misure di sicurezza contro eventuali atti illeciti e antisismiche
- Opere per il risparmio energetico
- Bonifica dall’amianto
Rientrano, inoltre, tra le spese agevolate anche quelle per la progettazione e le prestazioni professionali.
Per rientrare nella detrazione del 50% si considera il momento del pagamento, che va fatto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, e non quello della fattura o dell’effettivo svolgimento dei lavori.
Il bonifico, come per la detrazione del 36%, deve essere effettuato su appositi moduli con l’indicazione della causale del pagamento, del codice fiscale del soggetto “pagante” e di quello (o partita IVA) del beneficiario.
Devono essere poi presentati, al momento della dichiarazione dei redditi, le fatture e le ricevute fiscali, i dati catastali identificativi dell’immobile (o gli eventuali estremi della domanda di accatastamento in caso l’immobile non sia ancora stato censito), il documento di proprietà o il contratto di locazione/comodato. Da conservare, invece, ed esibire su richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate le varie abilitazioni amministrative, come ad esempio la concessione, l’autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori)o in caso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Per quanto riguarda invece la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, fino a fine anno la scelta può essere tra quella 36-50% o quella del 55%, che può essere dettata dalla semplicità della documentazione da presentare (per documentazione 55% vedi articolo).
Per quegli interventi che sono già in corso, le spese effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto rientrano nella vecchia normativa (detrazione del 36%, con un tetto di spesa di 48 mila euro), mentro solo quelle sostenute dopo questa data avranno una detrazione del 50%, con tetto massimo complessivo fino a 96 mila euro, a cui si dovrà togliere le spese già detratte, la norma, infatti, afferma che la detrazione è “fino a un ammontare complessivo delle stessa non superiore di 96 mila euro per unità immobiliare”.

