
La riduzione del fabbisogno energetico è uno degli obiettivi principali che l’Unione Europea si è posta per il 2020. La nuova Direttiva Europea 2010/31/CE, che sostituirà dal 1° febbraio 2012 la direttiva comunitaria 2002/91/CE, indica il 31 dicembre 2020 come data limite entro la quale tutti gli edifici di nuova costruzione debbano essere edifici a energia "quasi" zero (31/12/2018 per gli edifici pubblici), ovvero “edifici ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I”.
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Ricordo che, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, sono attualmente in vigore in Italia il DLgs 192/2005, modificato dal DLgs 311/2006, le linee guida nazionali (DM 26/6/2009) e le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per il riscaldamento e la preparazione dell'acqua calda sanitaria, come definiti nel DPR 59/2009.
L’entrata in vigore della Direttiva 2010/31/CE obbligherà tutti gli stati membri dell’Unione Europea ad aggiornare la propria legislazione al fine di recepire la nuova Direttiva Comunitaria.
Senza entrare troppo nei dettagli, vediamo i principali contenuti della Direttiva Europea 2010/31/CE.
La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:
- il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione
- l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:
- edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;
- elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti;
- sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;
- i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
- la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
- l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici;
- i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.
La nuova Direttiva Europea non si focalizza quindi solo sugli Edifici di nuova costruzione (Articolo 6), ma anche sugli Edifici esistenti (Articolo 7), precisando che tutti gli edifici o parti di essi sottoposti a ristrutturazioni importanti ottengano un miglioramento delle prestazioni energetiche (ovvero una riduzione dei consumi e minori emissioni di CO2), per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Gli Stati membri dovranno inoltre adottare le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’Attestato di Certificazione Energetica (redatto secondo la Direttiva Europea 2002/91/CE) verrà sostituito con l’Attestato di Prestazione Energetica redatto secondo la Direttiva Europea 2010/31/CE. L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale, oltre a raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.