
Tra le cose di cui deve accertarsi il notaio prima redigere il rogito (sia quello sottoforma di scrittura privata autenticata, sia quello sottoforma di atto pubblico) sulla vendibilità del bene – identità del venditore e del compratore; la mancanza di trascrizioni pregiudizievoli (come ipoteche non cancellate); la certificazione degli impianti e quella energetica - c’è il controllo sulla regolarità catastale dell’immobile.
Il Dl 78/10 ha stabilito l’impossibilità di vendere l’immobile che non corrisponde alla planimetria catastale, da luglio 2010 il rogito deve infatti contenere tutte le informazioni necessarie inerenti la regolarità catastale, in particolare deve documentare:
- l’identificazione catastale, controllare quindi che l’abitazione sia regolarmente censita (nella sezione, particella e nel foglio), nel caso contrario bisognerà prendere una serie di urgenti provvedimenti per correggere le inesattezze.
- regolarità planimetria catastale, non è obbligatorio allegare le planimetrie depositate in catasto, ma è consigliato comunque averle
- la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e alle planimetrie (o attestato di conformità rilasciato da un tecnico abilitato)
- la nuova planimetria dell’immobile (con l’eventuale denuncia di variazioni al catasto) nel caso in cui ci siano modifiche planimetriche tali da cambiare la rendita catastale dell’immobile.