
Vendere o comprare casa può essere per alcuni molto stressante, molte sono le carte e i documenti da preparare e verificare e molte le prassi che si possono eseguire, in base alle esigenze di ognuno. Ne consegue che prima di iniziare l’iter di compravendita bisogna necessariamente informarsi su diritti/doveri.
La stipula del rogito è infatti la parte finale della procedura e deve essere anticipato da verifiche, certificazioni e controlli dell’immobile e della proprietà. Si tratta di un acquisto importante e di conseguenza l’acquirente, ma anche il venditore, devono tutelarsi così da non subire perdite economiche.
Una prassi comune è chiedere il versamento di somme di denaro, come caparra, come garanzia dell’accordo e dell’impegno preso tra le parti.
Il giorno del preliminare di compravendita il venditore riceve un anticipo a titolo di caparra, che di norma equivale al 10/15% del valore dell’immobile in vendita. La caparra può essere confirmatoria o penitenziale.
La caparra confirmatoria è regolata dall’art. 1385 del codice civile, come forma di tutela della parte non inadempiente. Di fatto, come detto sopra, è un anticipo versato dell’acquirente sul prezzo d’acquisto, che il venditore potrà trattenere come risarcimento nel caso in cui il compratore decida di recedere il contratto. Nel caso contrario, se è il venditore a mancare il proprio impegno contrattuale di compravendita immobiliare, sarà lui a dover restituire all’altra parte il doppio della somma versata come caparra. La parte adempiente potrà fare ricorso in tribunale e richiedere sempre per via giudiziaria un ulteriore risarcimento per danni.
Diversa è invece la caparra penitenziale, regolata dall’art.1386 del Codice Civile. In questo caso entrambe le parti stabiliscono dalla fase di compromesso la possibilità di recedere il contratto, definendo la somma da pagare come risarcimento. La caparra penitenziale è quindi una somma di denaro fissata dalle parti, che verrà persa in caso di inadempienza contrattuale: in modo equivalente in caso di mancanza dell’acquirente, con un importo doppio per la parte venditrice. Con questa prassi non si correrà il rischio, però, di eventuali conseguenze legali giudiziarie.