
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 cerca di fare chiarezza e di riordinare in un unico provvedimento le diverse disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, oltre che a introdurre importanti novità.
Il decreto si applica (art. 1, comma 2) all’impiantistica degli edifici, sia collocati all'interno sia all’esterno – di pertinenza dell’edificio - e in particolare a:
1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
5. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
7. impianti di protezione antincendio.
Le aziende installatrici devono rilasciare le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, queste sono indispensabili per ottenere il certificato di agibilità dell’immobile. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la stessa dovrà essere sostituita – per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 - da una dichiarazione di rispondenza, stesa da un professionista abilitato.
Le dichiarazioni di conformità devono riguardare anche le aree condominiali comuni.
La conformità degli impianti non incide sulla commerciabilità di un immobile, è infatti possibile trasferire abitazioni non conformi, il venditore però è strettamente tenuto a garantire l’edificio e a informare l’acquirente sullo stato degli impianti con un eventuale certificato di conformità, per non essere chiamato a rispondere dei danni in caso di vizi.
Di conseguenza durante una compravendita, se il venditore dichiara che gli impianti sono conformi, si deve richiedere sempre la relativa garanzia, nel caso contrario – mancata conformità – si può pretendere la messa a norma degli impianti, rinviando la stipula del contratto dopo i lavori di adeguamento; o decidere di accettare l’acquisto e assumere a proprio carico la messa a norma, questo dovrà essere considerato nella determinazione del prezzo. Le informazioni che riguardano la conformità degli impianti devono essere quindi necessariamente scoperte e rese note prima del preliminare.
La conformità degli impianti è importante per la nostra sicurezza personale, potrebbe essere causa d’incidenti e portare a responsabilità civili o penali, oltre che rendere difficile una successiva vendita e la copertura assicurativa dell’immobile.